Home Urbanistica e ambiente Edilizia pubblica e privata Atto amministrativo vincolato: è possibile un'integrazione postuma della motivazione?
  • Martedì 29 Novembre 2011 08:56
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    Ambiente e Territorio /Edilizia pubblica e privata

    Atto amministrativo vincolato: è possibile un'integrazione postuma della motivazione?

    Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 2691 del 17/11/2011

    Sulla possibilità di integrare la motivazione di un atto amministrativo in via postuma: evoluzione giurisprudenziale.

    1.- Giudizio amministrativo - Procedura - Statuizione sul "fatto" contenuta nel giudicato penale - Efficacia - Sussiste

    2.- Atto amministrativo - Motivazione - Successiva - Natura vincolata del provvedimento - Possibilità

    3.- Edilizia - Reati in materia - Ordine di demolizione - Demolizione d'ufficio - Termine finale - Non sussiste

    1.- La statuizione sul "fatto" contenuta nella sentenza della Corte d'appello, che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente in primo grado, non essendo l'opera condonabile per difetto del requisito temporale, acquista efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo instaurato per la tutela dell'interesse legittimo sotteso al rilascio di un favorevole provvedimento di sanatoria edilizia per lo stesso immobile sul quale si è imperniato il processo penale. Correttamente, dunque, il Comune può fondare il suo provvedimento di diniego sul mancato rispetto del termine di realizzazione del manufatto - quale risulta dal giudicato penale di condanna - a prescindere dalla insussistenza o dalla eventuale inidoneità degli accertamenti istruttori effettuati in proprio per datare l'abuso.


    2.- Ove il provvedimento impugnato abbia natura vincolata e non sia del tutto sfornito di un substrato motivazionale, è possibile l'integrazione in corso di giudizio della motivazione (1).

    (1) T.A.R. Veneto Venezia n. 2392/2010; vedi anche T.A.R. Lazio Roma n. 193/2010; la tesi più "estrema" si spinge a ritenere integrabile la motivazione (ad opera della stessa P.A., oppure anche) attraverso accertamenti svolti dal giudice ex officio allorquando si appuri per tale via la natura vincolata ed univoca del provvedimento: cfr. T.A.R. Campania Napoli n. 9983/2006.


    3.- Il potere dell'autorità amministrativa di procedere alla demolizione d'ufficio degli immobili abusivamente realizzati (art. 7, L. n. 47/1985 e art. 31, D.P.R. n. 380/2001) non è soggetto ad alcun termine finale; sicchè la relativa attività può essere posta in essere in qualsiasi momento.


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    N. 2691/2011 Reg. Prov. Coll.
    N. 2777 Reg. Ric.
    ANNO 2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
    SENTENZA
    sul ricorso numero di registro generale 2777 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
    F. R., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Siracusa, con domicilio eletto presso avv. Lucia Tilotta, in Catania, via G. Leopardi 103;
    contro
    Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Imbesi, con domicilio eletto presso avv. Dario Pastore, in Catania, via Luigi Sturzo N. 22;
    per l'annullamento
    ricorso introduttivo
    dell'ordinanza n. 66 del 29 aprile 2008 e dell'atto aggiuntivo datato 23 giugno 2008 con i quali il Comune di Milazzo ha denegato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ed ingiunto la demolizione delle opere abusive eseguite;
    motivi aggiunti
    del provvedimento del Comune di Milazzo con il quale è stata preannunciata per il 7.10.2010 la demolizione delle opere abusive da eseguire su mandato della Procura Generale della Repubblica di Messina a seguito di sentenza penale definitiva di condanna;
    Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milazzo;
    Viste le memorie difensive;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
    Il ricorrente F. R. dichiara di aver presentato in data 31.03.2004 istanza di sanatoria edilizia, ai sensi della L. 326/2003, per un fabbricato costruito in assenza di concessione edilizia sito in Milazzo, via ...omissis..., distinto in catasto al foglio 4, particella 1432.
    L'istanza è stata respinta dal Comune con l'ordinanza n. 66 del 29 Aprile 2008 e con l'atto aggiuntivo datato 23 giugno 2008, adottati sul duplice presupposto che: a) l'opera sia insanabile ai sensi dell'art. 32, co. 27, della L. 326/03 in quanto ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico istituito ex L. 1497/39; b) difetti il requisito temporale previsto dalla legge, in quanto l'edificio non risulta ultimato entro la data del 31.03.2003 come attesterebbe la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 744/07 emessa a carico di F. R..
    Avverso tali provvedimenti il ricorrente è insorto col ricorso in epigrafe, col quale denuncia i vizi di seguito elencati:
    1.- Incompetenza - violazione e falsa applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
    Si denuncia l'incompetenza del funzionario che ha sottoscritto gli atti impugnati in quanto privo di qualifica e ruolo dirigenziale;
    2.- Violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della L. 241/90 in relazione all'art. 11 bis della L.R. 10/1991 - violazione del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. - eccesso di potere per difetto e/o insufficienza della motivazione e carenza di istruttoria - travisamento dei fatti;
    Si lamenta la mancata considerazione, da parte del Comune resistente, delle memorie endoprocedimentali presentate dal ricorrente;
    3.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 27 in relazione al successivo co. 43 del D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, ed in relazione all'art. 33 L. 47/1985 - violazione e mancata applicazione dell'art. 32, co. 26 del D.L. 269/2003 - eccesso di potere per difetto e insufficienza di motivazione e carenza di istruttoria;
    Si deduce la circostanza che il regime di insanabilità previsto dalla legge riguarderebbe gli immobili soggetti a vincoli, e non le semplici aree vincolate. Inoltre, si afferma che la sanabilità del fabbricato in questione era già stata positivamente valutata dalla stessa autorità competente alla tutela del vincolo.
    4.- Violazione del'art. 32, co. 27, lett. d, del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003 anche in relazione all'art. 32, co. 4, L. 47/1985 ed art. 20, co. 6, del D.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per difetto di istruttoria;
    In ogni caso - si aggiunge - il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. avrebbe dovuto essere richiesto d'ufficio dal Comune durante l'esame della pratica di sanatoria;
    5.- Violazione dell'art. 32, co. 27, let. d, del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003 anche in relazione all'art. 32, co. 4, L. 47/1985 ed art. 20, co. 6, del D.P.R. 380/2001 - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria;
    Si denuncia il fatto che il Comune avrebbe omesso di indicare - quale condizione essenziale per denegare la sanatoria - il contrasto fra la costruzione realizzata e le prescrizioni degli strumenti urbanistici;
    6.- Violazione e falsa applicazione dell'art. 32, co. 25, del D.L. 269/2003 convertito in L. 326/2003;
    Infine, si contesta il convincimento dell'ente pubblico secondo il quale l'opera non sarebbe stata realizzata prima del 31.03.2003.
    Successivamente, con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato - per vizi propri e per invalidità derivata - l'atto del 23.07.2010 con il quale il Comune ha preannunciato la demolizione dell'immobile abusivo, da eseguire per conto della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. in virtù di apposita convenzione stipulata con i Comuni interessati.
    Si è costituito per resistere al ricorso ed ai motivi aggiunti l'intimato Comune di Milazzo.
    Con D.P. 32/2010 sono stati sospesi in sede cautelare monocratica i provvedimenti impugnati.
    Successivamente, con O.C.I. n. 270/2011 sono stati chiesti all'amministrazione resistente documenti e chiarimenti sulle modalità di accertamento della data di presunta realizzazione del fabbricato.
    Le parti hanno presentato memorie difensive, tra cui una nota di replica del ricorrente depositata fuori termine in data 15 settembre 2011, che la Segreteria della Sezione ha provveduto ad inserire in busta chiusa.
    Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
    DIRITTO
    Come già anticipato nella descrizione del fatto, l'odierno contenzioso ha ad oggetto il provvedimento comunale col quale è stato negato al ricorrente il rilascio della concessione in sanatoria prevista dalla L. 326/2003, a causa della asserita esistenza di due ragioni ostative: a) l'insanabilità prevista dall'art. 32, co. 27, della L. 326/03, in quanto trattasi di immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico istituito ex L. 1497/39; b) la mancanza del requisito temporale previsto dalla legge (desunta dalla sentenza di condanna della Corte d'appello di Messina) che condiziona la sanabilità dell'abuso all'avvenuta ultimazione dell'opera entro la data del 31.03.2003.
    Il Collegio ritiene di prendere le mosse dall'analisi di quest'ultima ragione ostativa, appuntata sull'epoca di realizzazione dell'immobile, e delle relative contestazioni contenute nel sesto motivo di ricorso.
    Sul punto, il ricorrente sostiene che non sia stato effettuato dall'amministrazione alcun accertamento volto ad appurare il momento della realizzazione dell'edificio, non risultando assolutamente probante a tal fine il verbale dei VV.UU. redatto il 24.06.2003. Aggiunge poi che - per contro - il requisito temporale previsto dalla legge risulterebbe pienamente rispettato, dal momento che alla data del 31.03.2003 risultavano realizzati il rustico e la copertura, ossia quegli elementi strutturali minimi previsti dall'art. 31, co. 2, della L. 47/1985 (norma la cui applicazione è richiamata dalla stessa legge di sanatoria n. 326/2003) per ritenere compiuta la dell'opera. Infine, il ricorrente sottolinea l'inconferenza del richiamo effettuato dal Comune alla sentenza della Corte d'appello di Messina, dal momento che tale pronuncia avrebbe solo affermato la non utilizzabilità - ai fini della datazione dell'abuso - della dichiarazione di notorietà sottoscritta dal ricorrente/imputato, e non conterrebbe alcun accertamento positivo in ordine al momento della realizzazione del manufatto, ma solo una valutazione presuntiva ed indiziaria dell'epoca dell'edificazione, dedotta dall'esistenza di materiale edilizio nel sito.
    La questione posta col motivo di ricorso in esame attiene, in estrema sintesi, al valore e/o all'efficacia "esterna" (cioè al di fuori dell'ambito penale) che deve essere riconosciuta alla sentenza penale irrevocabile di condanna, con riferimento ai fatti materiali sui quali la decisione è stata fondata. Si tratta, quindi, di un problema che trova esplicita disciplina normativa nell'art. 654 c.p.p., laddove stabilisce che "Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.".
    Come si vede, la norma disciplina esattamente la questione oggi in esame, dal momento che dichiara l'efficacia del giudicato penale nel giudizio amministrativo in cui sia parte la persona condannata, avviato per la tutela di un interesse legittimo il cui soddisfacimento è condizionato o dipendente dai fatti materiali oggetto del giudizio penale stesso. In altri termini, la statuizione sul "fatto" contenuta nella sentenza della Corte d'appello, che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente in primo grado "non essendo l'opera condonabile per difetto del requisito temporale (...)" acquista efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo instaurato per la tutela dell'interesse legittimo sotteso al rilascio di un favorevole provvedimento di sanatoria edilizia per lo stesso immobile sul quale si è imperniato il processo penale. Correttamente, dunque, il Comune resistente ha fondato il suo provvedimento di diniego (anche) sul mancato rispetto del termine di realizzazione del manufatto - quale risulta dal giudicato penale di condanna -, a prescindere dalla insussistenza o dalla eventuale inidoneità degli accertamenti istruttori effettuati in proprio per datare l'abuso.
    In base a quanto fin qui esposto, va dichiarato infondato il sesto motivo di ricorso, e la restante parte del ricorso dovrebbe essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse processuale, dal momento che l'impugnato provvedimento di rigetto della sanatoria edilizia si fonda già autonomamente e sufficientemente su una valida ragione di diniego legittimamente opposta (appunto, la data di realizzazione dell'abuso).
    Tuttavia, il Collegio ritiene - per completezza di esame - di trattare anche la ulteriori censure articolate in ricorso.
    Col primo motivo, parte ricorrente deduce l'incompetenza del funzionario che ha sottoscritto gli atti impugnati, in quanto privo della qualifica e della posizione di "dirigente" dell'Ufficio, ed inquadrato soltanto come "responsabile di posizione organizzativa".
    La censura si è rivelata infondata a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione con l'o.c.i. n. 270/2011, a mezzo della quale è stata acquisita agli atti del processo la deliberazione dirigenziale n. 11/2008 citata dalla difesa del Comune resistente, adottata dal Dirigente del 7^ Dipartimento Ufficio Tecnico, e contenente il conferimento della "posizione organizzativa" in capo al funzionario titolare del Servizio Edilizia. Ebbene, nel punto 5.i del suddetto atto è contemplata la delega al funzionario in esame per il "rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché l'adozione dei provvedimenti di diniego e/o archiviazione relativamente alle istanze di condono edilizio".
    Ne consegue l'infondatezza della tesi della asserita incompetenza del funzionario a respingere la domanda di condono presentata dal ricorrente.
    Con gli altri motivi del ricorso introduttivo si introduce il tema della insufficienza della motivazione che ha supportato il provvedimento di diniego, dal momento che tale decisione non avrebbe tenuto conto, da una parte, dell'intervenuto rilascio del parere favorevole alla sanatoria espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina. Dall'altra parte si afferma che, anche a voler prescindere dall'esistenza del predetto nulla osta, il Comune non avrebbe potuto denegare la concessione del titolo in sanatoria posto che la norma di cui all'art. 32, co. 27, lett. d, della L. 326/2003 considera fattori ostativi alla sanatoria l'edificazione su "immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
    Nel caso di specie - osserva il ricorrente - sussisterebbero le condizioni di "mancanza del titolo abilitativo edilizio" e di insistenza sull'area vincolata, ma il Comune non avrebbe dichiarato anche la contrarietà della costruzione rispetto alle prescrizioni dello strumento urbanistico; e dunque, non ricorrerebbero tutte le motivazioni che - per legge - impediscono di rilasciare il titolo in sanatoria.
    La questione sollevata - astrattamente interessante per i profili giuridici coinvolti - deve essere analizzata in concreto alla luce dell'ulteriore atto datato 7 luglio 2011, depositato in giudizio in data 11 luglio 2011, con il quale lo stesso responsabile del Servizio Edilizia del Comune resistente attesta anche l'esistenza di un contrasto fra l'attività realizzata in concreto dal ricorrente (nuova costruzione priva di concessione edilizia) e le norme urbanistiche e le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
    Tale nuovo atto, costituente una integrazione della motivazione del provvedimento originariamente impugnato, pone il problema della ammissibilità di una motivazione postuma che si aggiunga a quella precedentemente utilizzata dall'amministrazione.
    Il Collegio non ignora la diversità di orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in tema di integrazione della motivazione del provvedimento amministrativo, specie di seguito alle modifiche alla legge sul procedimento amministrativo introdotte con la L. 15/2005.
    A tal proposito, si possono individuare per grandi linee i seguenti indirizzi interpretativi:
    a) un primo orientamento (Tar Aosta 63/2008) - che risulta però minoritario in giurisprudenza - ribadisce con fermezza il tradizionale divieto per la PA di integrare la motivazione dei propri atti, anche dopo l'introduzione dell'art. 21 octies della L. 241/90, sul presupposto che tale ultima norma abbia fatto salvi solo i vizi formali e procedimentali che inficiano l'atto, ma non anche quelli sostanziali (al novero dei quali sarebbe riconducibile il difetto o l'insufficienza della motivazione);
    b) altro orientamento - certamente prevalente - appare, invece, assestato su conclusioni del tutto opposte, che aprono le porte all'integrazione postuma della motivazione. Al suo interno però è possibile cogliere dei distinguo ed evidenziare alcune puntualizzazioni.
    Sotto un primo aspetto, viene precisato che la motivazione suppletiva non può essere contenuta ed introdotta validamente in giudizio attraverso una memoria difensiva dell'Amministrazione (Tar Napoli, 2118/2009; Tar Venezia, 768/2010; Tar Palermo 14041/2010), mentre occorrerebbe a tal fine l'adozione di un nuovo atto amministrativo che si inserisca nel medesimo procedimento e contenga - ad integrazione di quello impugnato - un ulteriore supporto motivatorio (Tar L'Aquila, 455/2008). In tale ultimo caso - si precisa - l'effetto "sorpresa" inevitabilmente ingenerato nel destinatario verrebbe comunque controbilanciato dalla possibilità di reagire in via giurisdizionale contro il nuovo atto amministrativo attraverso l'istituto dei motivi aggiunti, con la conseguenza che la nuova motivazione risulterà legittima e non porterà all'annullamento dell'atto ove il ricorrente non abbia tempestivamente proposto i suddetti motivi aggiunti (Tar Pescara 323/2007).
    Sempre nel medesimo filone indicato sub b) vanno inquadrate le decisioni che hanno ritenuto ammissibile un supplemento della motivazione che non venga necessariamente esplicitato in un nuovo provvedimento integrativo ma emerga, in modo implicito, "nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio l'amministrazione depositi atti istruttori idonei ad integrare il provvedimento impugnato o individui, ad integrazione della motivazione mancante, gli elementi istruttori intervenuti nelle varie fasi del procedimento amministrativo" (Tar Salerno, 4022/2009). Dunque, sarebbe sufficiente - in base a tale tesi - produrre risultanze istruttorie non esplicitate nel provvedimento impugnato al fine di salvarne l'apparato motivatorio.
    Appaiono invece più "caute" le decisioni che ritengono solo ampliabile la motivazione purchè già presente in modo embrionale nell'atto amministrativo impugnato - si parla in tal caso di "(...) motivazione non esplicitata, ma già sussistente in nuce nell'atto adottato", che non sia quindi frutto di una rinnovata istruttoria (Tar Venezia 344/2008; Cons. Stato, IV, 3377/2010) - e quelle pronunce che ritengono integrabile la motivazione allorquando si tratti di ridefinire meglio la qualificazione giuridica della fattispecie, quando cioè l'integrazione " (...) non attenga agli elementi di fatto o ad una nuova istruttoria, ma al migliore inquadramento, sotto il profilo giuridico, di una fattispecie motivazionale già sufficientemente delineata nel provvedimento impugnato" (Tar Napoli, 1884/2010 e 6884/2009).
    Altre decisioni (Cons. Stato, V, 5271/2007) tendono a contemperare il tradizionale divieto di motivazione postuma con l'art. 21 octies della L. 241/90 e ritengono ammissibile la motivazione suppletiva solo se introdotta al fine di dimostrare in giudizio che "il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", con conseguente irrilevanza - ai fini dell'annullamento giurisdizionale - della carente motivazione censurata dal ricorrente. Su quest'ultimo filone si inseriscono le pronunce che fanno leva esclusivamente sulla natura vincolata del provvedimento per giustificare la legittimità (o meglio la non patologicità) della "integrazione in corso di giudizio della motivazione in considerazione della natura vincolata del provvedimento di diniego di titolo edilizio gravato e della circostanza che tale provvedimento non sia del tutto sfornito di un substrato motivazionale posto che l'istanza di concessione edilizia presentata dal ricorrente sia stata rigettata a motivo del contrasto della scala esterna "con le norme tecniche di attuazione della variante al p.r.g. per le zone territoriali omogenee "E"," (Tar Venezia 2392/2010; stesso principio si ricava da Tar Roma 193/2010).
    Va citata, infine, la tesi più "estrema" che si spinge a ritenere integrabile la motivazione (ad opera della stessa PA, oppure anche) attraverso accertamenti svolti dal giudice ex officio allorquando si appuri per tale via la natura vincolata ed univoca del provvedimento (Tar Napoli 9983/2006).
    Tornando alla vicenda oggi in esame, e tenendo conto delle numerose aperture giurisprudenziali (alle quali il Collegio aderisce) che hanno negli anni recenti eroso il dogma (in passato assoluto) della non integrabilità della motivazione con riferimento ai provvedimenti vincolati, va ricordato che con atto del 7 luglio 2011 - non contestato nel merito dal ricorrente - l'Amministrazione ha introdotto un ulteriore aspetto motivatorio di particolare importanza: ossia l'affermazione della incompatibilità fra l'intervento edilizio realizzato sine titulo dal ricorrente e le prescrizioni urbanistiche vigenti.
    In tal modo, viene evidenziata l'esistenza di una condizione ostativa alla sanatoria edilizia prevista espressamente dalla legge, in presenza della quale l'azione dell'amministrazione risulta rigidamente vincolata alla pronuncia di un diniego. Si ricorda, infatti, che l'art. 32, co. 27, della L. 326/2003, con disposizione chiara ed inequivocabile, stabilisce che "le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (...) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
    Dunque, essendo stata appurata in giudizio anche l'esistenza della terza condizione - ossia il regime di incompatibilità urbanistica - che rende per legge assolutamente non condonabile l'abuso (e, quindi, configura come vincolato il rigetto della domanda di condono), si deve concludere per l'irrilevanza (o l'infondatezza) della censura basata sul fatto che l'amministrazione non avesse, in origine, evidenziato in motivazione anche tale aspetto.
    Analoga conclusione va estesa anche alla censura che mette in evidenza l'esistenza di un parere positivo alla sanatoria espresso dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA.: è evidente, infatti, che tale parere non risulterebbe idoneo a superare il regime di insanabilità espressamente disposto dal legislatore; ed il parere stesso risulta in definitiva ininfluente nella fattispecie in esame.
    Per quanto fin qui esposto, in conclusione, il ricorso non può essere accolto.
    Analoga sorte subiscono i motivi aggiunti, proposti avverso l'atto con il quale il Comune resistente ha preannunciato la demolizione del manufatto abusivo, per conto della Procura della Repubblica, sulla base di un protocollo d'intesa siglato con le amministrazioni interessate.
    In relazione a tale impugnazione - e prescindendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa del Comune - va sicuramente affermata l'infondatezza della prima censura, con la quale si deduce l'invalidità derivata discendente dai vizi articolati nel ricorso introduttivo.
    Nella seconda censura il ricorrente mette in evidenza il fatto che sia stato fissato un termine di otto mesi per l'esecuzione della demolizione, decorrenti dalla scadenza dei novanta giorni assegnati al privato con l'ingiunzione di demolizione, e sostiene che essendo decorso tale termine di otto mesi, la procedura demolitoria avrebbe dovuto essere disposta direttamente dalla Procura competente, e non già dal Comune. Aggiunge poi che l'avviso di demolizione impugnato coi motivi aggiunti sarebbe illegittimo in quanto non riporta i dati identificativi dell'immobile demolendo, e sarebbe quindi ineseguibile.
    Entrambe le censure contenute nel secondo dei motivi aggiunti risultano infondate.
    In relazione alla prima, va rimarcata la natura meramente interna del termine di otto mesi previsto nella convenzione, di guisa che il suo superamento non determina illegittimità dell'atto o della procedura seguita. Si precisa a tal riguardo che il potere dell'autorità amministrativa di procedere alla demolizione d'ufficio degli immobili abusivamente realizzati (art. 7, L. 47/1985 e art. 31 DPR 380/2001) non è soggetto ad alcun termine finale, sicchè la relativa attività può essere posta in essere in qualsiasi momento e non potrebbe essere limitata da una convenzione fra PP.AA. che ha finalità eminentemente organizzative. In proposito, c'è da osservare che il termine di otto mesi indicato nel protocollo d'intesa non serve a limitare la potestà repressiva dei Comuni, bensì - in sintonia con le premesse indicate nell'accordo - ha la funzione di evitare la sovrapposizione di iniziative concorrenti; con la conseguenza che prima del decorso degli otto mesi l'A.G. penale si asterrà dall'intervenire attendendo l'intervento del Comune, mentre - decorso il suddetto termine - la "Procura della Repubblica attiverà la procedura esecutiva di propria competenza" (cfr. punto 7 del protocollo).
    In ordine alla seconda è agevole rilevare che i dati identificativi dell'immobile, non espressi nella comunicazione impugnata, sono ricavabili per relationem dal preciso rinvio fatto alle "opere abusivamente realizzate in località Capo per le quali è intervenuta sentenza penale definitiva di condanna" certamente note al destinatario dell'atto.
    Per quanto esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
    Le spese processuali possono essere compensate sussistendone giuste ragioni individuabili nella postuma integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.
    P. Q. M.
    definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
    Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
     
    IL PRESIDENTE
    Biagio Campanella
    L'ESTENSORE
    Francesco Bruno
    IL CONSIGLIERE
    Salvatore Schillaci
     
    Depositata in Segreteria il 17 novembre 2011
    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
     
Mondolegale 2011
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